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Come cancellare un'ipoteca giudiziale

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Quando si parla di ipoteca giudiziale, si fa riferimento a un’iscrizione eseguita da un tribunale per tutelare un creditore insoddisfatto, un provvedimento non definitivo perché cancellare l’ipoteca giudiziale è possibile; chi vi ricorre lo fa per difendersi da un debitore che ha dato modo di meritarsi un provvedimento giudiziale, per esempio un decreto ingiuntivo.

A questo tipo di procedimento si giunge in seguito ad alcuni casi specifici:
• su provvedimenti giudiziali come sentenza di separazione fra coniugi e decreto di omologazione della separazione consensuale.
• su sentenze straniere di cui l’autorità giudiziaria italiana ha riconosciuto l’efficacia giuridica.
• su una sentenza che rechi condanna all’adempimento di una obbligazione.
• su una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma.
• su una sentenza che rechi condanna al risarcimento di un danno.
• su un decreto ingiuntivo reso esecutivo.
• su lodi arbitrali diventati esecutivi.

Il debito contratto non deve essere necessariamente alto, si potrebbe trattare anche di piccole somme, come una fattura non pagata tuttavia, anche in questo caso, ciò che colpisce economicamente oltre che moralmente chi ne viene colpito, è che si tratta di un’ipoteca che risulta di pubblico dominio e le banche, che regolarmente le verificano, potrebbero chiedere l’estinzione anticipata di eventuali prestiti (anche un mutuo consistente).

Il bene soggetto a ipoteca può essere godibile, ma potrebbe precluderne la vendita, salvo, appunto, cancellarne l'ipoteca. Il costo per la cancellazione dell’ipoteca giudiziale include il pagamento del debito, delle tasse ipotecarie e dell’imposta di bollo ma ciò non basta per liberarsene perché di fatto, occorre che il creditore rinunci all’ipoteca e, essendo stata imposta da un giudice, si dovrà passare attraverso al giudice che, accertate le condizioni necessarie, che ne effettuerà la cancellazione.

L'articolo 2878 del codice civile indica chiaramente quali sono le cause per le quali sia possibile eseguire la cancellazione di un’ipoteca giudiziale:
• con la cancellazione dell’iscrizione.
• con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’Articolo 2847.
• con l’estinguersi dell’obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 2930).
• col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’Articolo 2742.
• con la rinunzia del creditore.
• con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva (1353).
• con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).

A causa delle lungaggini burocratiche, una volta ottenuta a cancellazione dell'ipoteca, prima di vederla sparire dalle liste Conservatorie potrebbero passare non solo mesi, ma addirittura anni cosicché, a un semplice controllo, l'ipoteca potrebbe risultare ancora gravante ed esistente; il debitore, per dimostrare il contrario, dovrà esibire l'atto contenente l'ordine di cancellazione da parte del giudice.

Commenti

  1. la frase "A causa delle lungaggini burocratiche, una volta ottenuta a cancellazione dell'ipoteca, prima di vederla sparire dalle liste Conservatorie potrebbero passare non solo mesi, ma addirittura anni" si riferisce alle Conservatorie prima del 2000. Ad oggi i tempi per eseguire una cancellazione sono di 90 giorni, ma, tutte le Conservatorie, al fine di aderire alla "carta della qualità" imposta dalla P.A. hanno ridotto i tempi a 10 giorni. Di regola quindi gli uffici lavorano la cancellazione in meno di 10 giorni (3/4 circa) e comunicano l'importo da pagare alla parte richiedente. I tempi pertanto si allungano in base alla tempestività con cui la parte paga quanto dovuto.

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  2. Scusate, mi sapete indicare i costi per la cancellazioe di un'ipoteca volontaria o giudiziale?
    grazie

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