L’ usucapione , regolata dal codice civile nel libro III, articolo 1158 e seguenti, fino all’articolo 1170, è un modo per acquisire la proprietà di un bene senza avere sottoscritto un contratto, ricevuto una donazione e neppure un accordo con il proprietario; per ottenerla è sufficiente mantenere il possesso del bene per uno specifico periodo di tempo. Per acquisire la proprietà di un bene mobile o immobile mediante usucapione, occorre che l’appropriazione del possesso sia avvenuta in modo pacifico , non violento o clandestino (appropriazione indebita, che qualora successivamente fosse “regolarizzata” porterebbe comunque all’usucapione) e ininterrottamente per almeno tre, dieci o venti anni, a seconda del bene; non ha importanza che il possesso sia avvenuto in buona o mala fede, ma è importante che il possesso sia stato goduto alla luce del sole, ovvero, che chiunque ne fosse a conoscenza. Allo stesso modo, il proprietario del bene deve risultare completamente disinteressat...
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