lunedì 23 novembre 2015

Usucapione, che cos'è?


L’usucapione, regolata dal codice civile nel libro III, articolo 1158 e seguenti, fino all’articolo 1170, è un modo per acquisire la proprietà di un bene senza avere sottoscritto un contratto, ricevuto una donazione e neppure un accordo con il proprietario; per ottenerla è sufficiente mantenere il possesso del bene per uno specifico periodo di tempo.

Per acquisire la proprietà di un bene mobile o immobile mediante usucapione, occorre che l’appropriazione del possesso sia avvenuta in modo pacifico, non violento o clandestino (appropriazione indebita, che qualora successivamente fosse “regolarizzata” porterebbe comunque all’usucapione) e ininterrottamente per almeno tre, dieci o venti anni, a seconda del bene; non ha importanza che il possesso sia avvenuto in buona o mala fede, ma è importante che il possesso sia stato goduto alla luce del sole, ovvero, che chiunque ne fosse a conoscenza.

Allo stesso modo, il proprietario del bene deve risultare completamente disinteressato al proprio bene, lasciandolo di fatto utilizzare al possessore; se il proprietario, anche solo dopo un anno dovesse reclamare il bene, per poi lasciarlo di nuovo al possessore, l’usucapione andrebbe a decadere, per ricominciare da capo con il nuovo possesso.



E’ di vitale importanza la differenza tra detenzione e possesso di un bene; nel primo caso (ad esempio) potrebbe esserci il prestito di un bene, poniamo che un amico presti un cd a un altro, che di fatto lo custodisce solamente e non ne diventa possessore neppure se il prestante non richiede espressamente di riottenerlo; nel caso in cui invece chi ha avuto la custodia si rifiuta di restituire il bene, dal momento del diniego inizierà il calcolo del tempo per usufruire dell’usucapione.

Un giudice stabilisce con effetto giuridico a chi spetta la proprietà del bene perché la sentenza ha l’obbligo di chiarire e conferire certezza a riguardo al suddetto bene; essendoci usucapione, la proprietà passa da un proprietario svogliato e che lo trascura, a un individuo che se ne prende cura a pieno titolo pur non essendone ancora proprietario. Durante la causa dovrà essere esposto e dimostrato in ogni modo l’effettivo compimento dell’usucapione, anche ricorrendo a testimoni che aiutino a fornire le dovute prove.

Il tempo necessario affinché si verifichi lo stato di usucapione differisce a seconda dei beni e dei modi in cui si è realizzato il possesso del bene stesso:
- 3 anni a partire dalla trascrizione per i beni mobili iscritti in pubblici registri;
- 10 anni di possesso continuato per i beni mobili iscritti nei pubblici registri (come ad esempio le automobili iscritte al PRA, ma anche imbarcazioni, aerei e quant’altro);
- 10 anni di possesso continuato per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in buona fede;
- 10 anni dalla data di trascrizione per i beni immobili acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto;
- 20 anni di possesso continuato per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in mala fede;
- 20 anni per le universalità (letteralmente una pluralità di cose appartenenti ad un solo individuo, come ad esempio una biblioteca, un gregge...) di beni mobili;
- 20 anni di possesso continuato per i beni immobili.

Per evitare l’usucapione, al reale proprietario del bene sarà sufficiente presentare un atto di citazione oppure un atto di costituzione in mora prima che il termine dei dieci o venti anni sia maturato.

Non tutti i beni possono cambiare di proprietà subendo l’azione dell’usufrutto, è il caso dei beni statali: beni demaniali, del patrimonio dello Stato e di altri Enti territoriali come ad esempio un Comune.

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