La Legge protegge l’ingegno umano e la proprietà del frutto delle singole iniziative, delle capacità, delle doti ed eccellenze nei più disparati campi, dalla letteratura allo sport, dalla tecnologia all’inventiva, dalle qualità canore a quelle artistiche ed ogni attività che conferisca valore e merito al singolo, a difesa da ogni plagio, appropriazione indebita ed utilizzo improprio e non esplicitamente concesso di altrui meriti, capacità e proprietà.
Essa si esprime tramite aree di Diritti, quali ad es. i diritti d’Autore, diritti di Brevetti, diritti di Marchi, ecc., a tutela giuridica della creatività ed inventiva, come Proprietà intellettuale o, forse meglio, Proprietà Industriale che comprendono la protezione di tre grandi gruppi:
- Nuove idee (Brevetti),
- Copyright (Espressioni artistiche)
- Marchi depositati (Simboli a distinzione di Aziende produttive).
A volte si possono rasentare privilegi di monopolio intellettuale, quali ad es. brevetti Software, estensioni di Copyright, scompensi fra paesi ricchi e paesi poveri, ad es. sui vaccini, ma per questi casi occorre fare riferimento a più dettagliata letteratura in merito.
Il Brevetto: (o Invenzione) è un diritto giuridico esclusivo, temporaneo e localizzato di sfruttamento del ritrovato atto ad impedire a tutti di produrre, utilizzare e vendere l’invenzione senza autorizzazione.
Le modalità di concessione variano molto da Stato a Stato e si fondano essenzialmente su: novità, inventiva, utilità, invenzione lecita e sufficiente descrizione. (CE/44/98).
Diversi sono i casi di non brevettabilità (DL 30/2005 art. 49).
Il Marchio: può essere "Di fatto" o "Registrato". È un segno grafico (disegno, lettere, ecc.) atto a distinguere un prodotto, un servizio o una cosa di un ente da quelli di altri. (art. 7 e 28 del DL 30/2005). Questi si fondano su: novità, verità, originalità, prodotto lecito.
I casi di nullità e di decadenza, di illiceità e di non uso sono regolati dalla legislatura e vanno analizzati specificamente secondo i relativi parametri, come ad es. il marchio CE.
Il Diritto d’Autore: è il diritto giuridico di diffusione e sfruttamento esclusivo da parte dell’autore (Persona od Ente) di un’opera (letteraria, artistica, ecc.) che si differenzia dal Copyright (in Italia), quale proprietà intellettuale.
Questa materia è regolata in modo talvolta molto diverso da Stato a Stato, in particolare da Italia, Francia, Germania e Stati Uniti. Riferirsi quindi agli accordi internazionali vigenti, territorialità della protezione, reciprocità di trattamento, principi di assimilazione e convenzioni (WIPO, TRIPS, SIAE).
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